(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7 del 2 marzo 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Atti soggetti al controllo 1. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, e' sostituito dal seguente: "1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' gli statuti, i regolamenti di competenza degli organi assembleari degli enti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i rendiconti della gestione e i piani urbanistici provinciali, comunali, intercomunali e delle comunita' montane, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale).". 2. Nel comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 38 del 1994, dopo le parole "degli organi esecutivi" sono inserite le parole "ed assembleari". Nel medesimo comma le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni; c) strumenti di attuazione dei piani urbanistici.".