(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7
                          del 2 marzo 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Atti soggetti al controllo
 
 1. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 13  dicembre  1994,
n. 38, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Sono  soggetti  al  controllo  preventivo  di legittimita' gli
statuti, i regolamenti di competenza degli organi  assembleari  degli
enti,   esclusi   quelli   attinenti  all'autonomia  organizzativa  e
contabile, i bilanci annuali e pluriennali e le relative  variazioni,
i  rendiconti  della  gestione  e  i  piani  urbanistici provinciali,
comunali, intercomunali e delle comunita'  montane,  ai  sensi  della
legge  regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela
del territorio regionale).".
  2. Nel comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 38  del  1994,
dopo  le  parole "degli organi esecutivi" sono inserite le parole "ed
assembleari". Nel  medesimo  comma  le  lettere  a),  b)  e  c)  sono
sostituite dalle seguenti:
   "a)  appalti  e  affidamento  di  servizi  o  forniture di importo
superiore alla soglia di rilievo comunitario;
   b)  assunzioni  del  personale,  piante   organiche   e   relative
variazioni;
   c) strumenti di attuazione dei piani urbanistici.".